L’articolo presenta alcune applicazioni di controllo ottimo stocastico al modello neoclassico di crescita in presenza di investimento estero ad alta intensità di capitale umano. Quest’ultimo affluisce a due paesi riceventi a differente livello di sviluppo (alto e basso) in base al programma massimizzante di un investitore estero. In assenza di tale investimento le economie riceventi si comportano come nel tradizionale modello di crescita neoclassico, sperimentando quindi un tasso di crescita pro-capite nullo in steady-state. Lo stock di capitale estero viene utilizzato come input addizionale nella funzione di produzione dei paesi riceventi.
L’analisi è a due stadi; nel primo si investiga sulla scelta ottimale di un investitore estero che deve ripartire il suo investimento human capital intensive, tra i due paesi, in condizioni di incertezza. L’incertezza è indotta dal basso livello di capitale umano che caratterizza il paese in via di sviluppo e che lo rende equiparabile ad un asset rischioso. Stabilita la scelta di investimento, si analizzano gli effetti di quest’ultimo sul processo di accumulazione interna dei paesi riceventi nella duplice ottica di presenza e assenza di esternalità positiva (learning by doing) del capitale estero su quello domestico legata al contenuto tecnologico insito nel primo. Questa duplice ipotesi di lavoro permette di confrontare i risultati, in termini di crescita domestica, indotti dal trasferimento tecnologico operato dall’investimento estero. Il paper dimostra che in ambedue i casi si ottiene una crescita endogena ma, in assenza di esternalità, quest’ultima risulta artificialmente sostenuta dal flusso di investimento estero, dato che la produttività del capitale domestico tende asintoticamente a zero. La possibilità invece di sfruttare adeguatamente il contenuto tecnologico insito nel capitale estero, grazie all’ effetto di learning, induce una complementarietà tra le due tipologie di capitale che sostiene la produttività del capitale domestico. La conclusione quindi è che il livello di capitale umano di una economia non è di per sé condizione necessaria e sufficiente per innescare un reale processo di sviluppo endogeno se non vengono implementate azioni di policy tese alla valorizzazione di detto capitale, come la spesa in ricerca e sviluppo, la qualità scolastica, la qualificazione professionale ed in generale le infrastrutture socio-economiche legate a tali variabili…
L’attività del legislatore italiano negli ultimi anni si è caratterizzata per un inusitato fermento di iniziative che investono i modelli organizzativi e la disciplina in genere delle società di capitali.
Le riforme hanno investito inizialmente le società quotate, la cui riconfigurazione è culminata, come noto, con il Testo Unico della Intermediazione Finanziaria, il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e con i regolamenti in esso previsti, ma si estendono ormai con il decreto attuativo della legge delega 3 ottobre 2001, n.366, all’intero campo delle società di capitali, mentre si prospettano ormai riforme ancora più ampie che abbracciano anche le società di persone ed il diritto dell’impresa e delle procedure concorsuali .
A fianco dei due interventi organici citati si annoverano numerosi provvedimenti specifici, in parte emanati sull’impulso comunitario, che hanno contribuito in modo significativo alla trasformazione complessiva della disciplina e della stessa impostazione di fondo dell’istituto societario; basti ricordare la legge sulle società unipersonali e, più di recente, l’abolizione dell’omologazione giudiziaria e le altre “semplificazioni” di cui alla legge 24 novembre 2002, n. 340 e l’art. 6 della legge del 18 ottobre 2001, n.383 in tema di garanzia del capitale.
Tale fermento normativo è dovuto indubbiamente alla fatale obsolescenza del diritto societario italiano rimasto ancorato, fino ai richiamati interventi normativi, all’impianto codicistico, risultando così tra i più datati in Europa e quindi non adeguato alle contingenti istanze dell’economia.
Certo è, però, che una motivazione sempre più pressante in favore di interventi normativi è quella derivata dalla consapevolezza del ruolo della corporate governance e più generalmente dell’ordinamento societario, quale fattore di competività del sistema economico. Tale consapevolezza è maturata dapprima per le società che fanno appello al pubblico risparmio spinte, a seguito dell’integrazione dei mercati finanziari, ad un confronto diretto tra gli ordinamenti giuridici nazionali, e, più di recente, grazie alla circolazione di modelli consentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, anche per le società “chiuse”.
Ciò, da un lato, spiega il serrato confronto con gli altri modelli nazionali, soprattutto nell’area comunitaria, che caratterizza l’elaborazione di tali riforme e, dall’altro, impone una verifica di coerenza degli strumenti giuridici adottati con il fine di accrescimento della competitività del sistema.
Gli incentivi alle imprese nelle recenti riforme del diritto societario in Italia. Il profilo di indagine prescelto: la garanzia del capitale sociale ex art. 6 della L.18 ottobre 2001, n. 383. – 2. Le società di capitali e la previsione di un capitale minimo: lineamenti di comparazione tra il modello comunitario ed il modello statunitense. – 3. Le finalità della riforma di cui all’art. 6 della legge n. 383/2001.- 4. I contenuti della riforma: problemi interpretativi, dogmatici ed applicativi. La garanzia del capitale sociale nella riforma del diritto societario – 5. Analisi economia. – 6. Il Modello Economico. 6.1. Il Sistema Statunitense. 6.2. Il Sistema Europeo. 6.3. Il confronto tra i Sistemi. 7. Clausole Assicurative o Fideiussorie. – 8. Conclusioni.
L’indagine si propone di esaminare gli effetti economico-giuridici conseguenti alla recente introduzione nella legislazione italiana della possibilità di effettuare la sottoscrizione del capitale di società garantendone il valore con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa.
Premesso un succinto richiamo del quadro delle riforme del diritto societario in cui si inserisce la nuova previsione, si esamina il regime introdotto in Italia con l’art. 6 della legge n. 383/2001 (ripreso con modificazioni nella riforma generale del diritto societario attualmente all’esame del Parlamento), comparandolo con le diverse impostazioni accolte dai principali ordinamenti in ordine alle funzioni riconosciute ed alla disciplina applicata al capitale societario. Nella contrapposizione tra l’impostazione dell’ordinamento statunitense, che prescinde dalla configurazione di un capitale sociale minimo, e quella comunitaria che, per le società per azioni, è incardinata su tale concetto, la recente normativa italiana si inserisce necessariamente nella seconda area, pur essendo rivolta al contenimento degli oneri economici connessi alla necessità di sottoscrivere un capitale legalmente prefissato.
Si esamina, quindi, il significato giuridico della introdotta possibilità di sostituire la “sottoscrizione” del capitale con la prestazione di una fideiussione o di una polizza assicurativa. In particolare, si afferma la riferibilità di tale sostituzione ai soli impegni economici del socio connessi al conferimento e non agli effetti organizzativi della sottoscrizione del capitale.
Si verifica, altresì, la possibilità di configurare la persistenza di un obbligo di conferimento del socio anche in caso di prestazione della fideiussione ovvero della polizza, nonché di un’azione di regresso del fideiussore o dell’assicuratore nei confronti del socio. Tale interpretazione riduce il beneficio economico della nuova disciplina alla mera dilazione del versamento da parte del socio, ma appare giuridicamente imprescindibile per l’ipotesi di fideiussione che presuppone l’esistenza dell’obbligazione principale del socio. Anche l’applicazione dell’istituto dell’assicurazione presenta elementi problematici, in relazione alla difficoltà di configurare come “rischio” il pagamento di somme rimesso alla discrezionalità degli amministratori.
Ci si pone ancora il quesito dell’applicabilità della nuova modalità di conferimento alla sola quota di capitale non immediatamente versata, ovvero anche a quest’ultima.
La soluzione estensiva non appare giuridicamente ardua, ma risulta economicamente poco efficiente nei limiti in cui aggiunge un onere ad una prestazione facoltativa dei soci.
Si introduce così un modello di analisi economica delle funzione del capitale sociale…
Universita’ di Bologna – Master In Law And Economics – Public Lectures In Law And Economics – Bologna, May 30, 2003
1. Origin and Development of the Independent Authorities in Italy
The proliferation of Independent Administrative Authorities in the past decade calls for an overall reflection upon their role and their position within the administrative system. A rethinking of the role of such Authorities, within a broader system, is also necessary to address growing criticism on the excessive and often scarcely coherent recourse to such bodies, which have undoubtedly certain exogenous elements in the context of the Italian traditional system of the state authorities, as commented in the course of the present paper.
The various phases in the development of the Independent Authorities may be summarised as follows.
Consob1 and ISVAP2 have been the first Italian Independent Authorities in Italy. They were established on the model of common law countries’ governmental agencies. This model was considered to better address the need for public supervision of private activities in the context of rapidly expanding markets which were at the time also subject to an unprecedented integration at both a domestic and international level. These two authorities have been originally set up respectively as a part of the Treasury and of the Ministry of Industry and only later acquired the status of Independent Authorities.