La tutela del minore straniero

Questo articolo si propone di analizzare gli aspetti legali relativi alla tutela del minore straniero, oggetto di numerosi dibattiti da diverse anni negli stati occidentali.
L’aumento dei flussi migratori, provenienti soprattutto dall’Europa centro-orientale ed attualmente l’ondata migratoria proveniente dal nord Africa, hanno indotto  il legislatore italiano nazionale  ad attuare politiche e misure dirette a garantire la sicurezza delle frontiere e ad impedire ingressi incontrollati, fatto salvo il riconoscimento del diritto di asilo.  Nonostante questa attenzione agli ingressi, tuttavia, il problema dell’inserimento del minore straniero rimane rilevante, dati la numerosa presenza questi individui nel nostro Paese.
In questo contesto, il ruolo educativo è considerato  strategico per lo sviluppo di percorsi di crescita e inserimento del minore all’interno della società.
Di conseguenza, l’attenzione è focalizzata sui servizi sociali – assistenziali, scuole, per favorire il processo educativo del minore straniero all’interno del tessuto socio-culturale italiano.
L’elaborato è così organizzato: Nel par.1, si fornisce una descrizione sull’intero argomento trattato con particolare riferimento ai numeri in cifre.
Ciò posto, nel par. 2 si passa ad esaminare le problematiche giuridiche relative al minore ovvero l’interpretazione dell’articolo 31 comma 3 del Testo Unico Immigrazione D.lgs nr. 286 del 1998, nonché nel par.2.1 con un cenno alla convenzione dei diritti del fanciullo del 1989.
Nel par. 3 si analizza la tutela del minore nella Costituzione, nella legislazione ordinaria e nel Testo Unico sull’Immigrazione 286/1998, con specifico riferimento alle pronunce della Consulta.
Nel par.4 di procede all’esame della giurisprudenza di legittimità che ha seguito a volte un ragionamento restrittivo altre estensivo, con un breve riferimento alle pronunce di merito.
Nel par.5 vengono fatte alcune riflessioni giuridiche sull’interpretazione del termine “gravi motivi”, evidenziando come con il citato concetto si intenda “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che possa compromettere lo sviluppo psico fisico del minore.
Nel par.6 si assegnano le conclusioni ove si sintetizzano le riflessioni e le osservazioni riguardanti la suddetta disposizione, soprattutto in seguito alla pronuncia del 28 aprile della Corte di Giustizia sulla Direttiva rimpatri 115/2008.
Dunque si presentano numerose difficoltà per l’organo giudicante che avrà un compito molto arduo.
Il giudice minorile dovrà effettuare caso per caso una concreta valutazione mediante una approfondita istruttoria, tenendo conto dell’età e delle condizioni di salute del fanciullo, del suo percorso di integrazione scolastica e sociale, così come della intensità dei legami familiari instaurati e della capacità genitoriale dimostrata dal richiedente l’autorizzazione; ovvero della idoneità di quest’ultimo ad occuparsi responsabilmente del minore ancora in tenerissima età e ad offrirgli un ambiente familiare idoneo alla crescita e alla formazione della personalità.

IAFRATE – La tutela del minore straniero

On signaling and ethical goods

In this paper, we investigate the possibility that a non-ethical firm may disguise itself as ethical in order to take advantage of the consumer’s higher willingness to pay for ethical goods. Using a signaling model `a la Spence, we show that this outcome is indeed possible due to the asymmetric information on the type of goods. We discuss the characteristics of this equilibrium outcome and we argue that it may jeopardize the functioning of the market for ethical goods.

PANNACCIONI – ROSSI On signaling and ethical goods

Wage and employment in a stochastic model of union behaviour

In this paper we emphasise the variability of the unemployment benefit system as a measure of benefit uncertainty and analyse its effects on the labour market. Higher unemployment benefits gives  stronger power to the union in collective bargaining over wages.  We suppose that a higher uncertainty of the insurance system determined an improvement in the working of the UK labour market and reduced union strength in the 1980s. We investigate these issues with a theoretical stochastic union model of the Kidd-Oswald-Jones’ type, randomising the benefit variable.

GAETA – Wage and Employment in a Stochastic Model of Union Behaviour

Nozione di investimento ai sensi della Convenzione di Washington del 1965 e dei Trattati Bilaterali d’Investimento: dottrina e giurisprudenza.

Il nostro studio si concentrerà sul profilo degli investimenti.

Secondo una prima interpretazione gli investimenti sarebbero solo un’altra definizione dei diritti patrimoniali degli stranieri. Di conseguenza, si tratterebbe di un termine moderno destinato a ricoprire una vecchia nozione di diritto internazionale che tende a identificare il concetto di investimento con la nozione di property rights and interests.

Secondo un’altra interpretazione, l’investimento non sarebbe altro che l’insieme dei beni e dei diritti che la legge di uno Stato ospite definisce come tali e che sono trattati sul suo territorio a questo titolo. Questa espressione sembra rispecchiare la posizione storica adottata dai paesi Latinoamericani in materia d’investimenti.

Vi è una terza via che si propone di circoscrivere sotto forma di lista quelli che sono i beni economici che saranno considerati ai fini di una convenzione. Infatti, non è raro che queste tre considerazioni siano presenti in una stessa definizione d’investimento.

Dato il ruolo fondamentale che l’investimento privato straniero ha assunto nel processo di sviluppo di molti paesi, e dell’importanza in questo campo della soluzione di eventuali controversie, questa studio si propone di fornire alcuni strumenti per poter circoscrivere la definizione d’investimento, lavoro che presuppone l’analisi della Convenzione di Washington del 1965 sugli investimenti, gli accordi bilaterali e le sentenze dei Tribunali arbitrali.

LEONE – Nozione di investimento ai sensi della Convenzione di Washington del 1965 e dei Trattati Bilaterali d’Investimento dottrina e giurisprudenza.

The effects of ambiguous central bank’s communication on money market rates: the study of a special case.

We asked a representative sample of European banks to judge messages released by ECB members (from February 1999 to February 2000) in terms of their ambiguity. In this paper, we use  the answers provided by the surveyed sample to derive a definition of ambiguity and to evaluate ECB communication. Also, we give examples on how to use our definition of ambiguity for econometric purposes. A Structural Vector Autoregression model is estimated and the results show that ambiguous messages were able to affect agents’ expectations for a limited period  after a speech by ECB members; moreover, they show that ambiguity had  temporary effects also on volatility and moved rates away from the policy rate.

DI GIORGIO – FONTANI – ROSSI – The effects of ambiguous central bank’s communication on money market rates

Procedure e tempi della protezione internazionale: i ricorsi.

Questo articolo rappresenta una parte di una più ampia ricerca sull’intero processo di esame delle richieste di protezione internazionale presentate da parte dei cosiddetti “rifugiati”.

La ricerca analizza l’intera procedura di accoglienza, come regolamentata dal dlgs. 25/2008, anche noto come “decreto procedure”. L’obiettivo della ricerca consiste nell’esaminare i modi attraverso i quali le procedure conciliano le due esigenze del controllo e del garantismo. Da un lato, infatti, il fenomeno dell’immigrazione (qui studiato per il particolare segmento dei rifugiati) impone misure di controllo dell’immigrazione illegale o clandestina. Dall’altro, i rifugiati sono portatori di istanze umane particolarmente sensibili, dovendosi garantire loro i diritti previsti dalla Dichiarazione di Ginevra sui rifugiati del 1951.

La citata Convenzione, unitamente ai Principi contenuti dalla nostra Costituzione, in particolare l’art.11, ha ispirato totalmente il menzionato “decreto procedure”, che prevede tempi determinati in ogni fase dell’intero processo.  Tali tempi, però, non sono rispettati nella realtà, a causa di problemi operativi, la cui soluzione, nell’ambito di un sistema europeo di accoglienza e di controllo dell’immigrazione, appare non facile e non immediata.

La ricerca del CREG pone l’accento sui tempi effettivi, come un elemento di efficienza che può consistentemente contribuire alla conciliazione delle due esigenze del controllo e della garanzia dei diritti umani dei rifugiati.

La parte della ricerca qui presentata riguarda quello che accade dopo che il richiedente abbia svolto la audizione presso la Commissione Territoriale di competenza, la quale ha la facoltà di concedere  lo status di rifugiato, o la protezione sussidiaria, o di segnalare il caso alla Questura per il rilascio del cosiddetto “permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

IAFRATE – ROSSI Procedure e tempi delle richieste di protezione internazionale

 

Emanuela Giusi Gaeta – Trasferimento Tecnologico, Spillover e Crescita Ottimale in Condizioni di Incertezza

L’articolo presenta alcune applicazioni di controllo ottimo stocastico al modello neoclassico di crescita in presenza di investimento estero ad alta intensità di capitale umano. Quest’ultimo affluisce a due paesi riceventi a differente livello di sviluppo (alto e basso) in base al programma massimizzante di un investitore estero. In assenza di tale investimento le economie riceventi si comportano come nel tradizionale modello di crescita neoclassico, sperimentando quindi un tasso di crescita pro-capite nullo in steady-state. Lo stock di capitale estero viene utilizzato come input addizionale nella funzione di produzione dei paesi riceventi.
L’analisi è a due stadi; nel primo si investiga sulla scelta ottimale di un investitore estero che deve ripartire il suo investimento human capital intensive, tra i due paesi, in condizioni di incertezza. L’incertezza è indotta dal basso livello di capitale umano che caratterizza il paese in via di sviluppo e che lo rende equiparabile ad un asset rischioso. Stabilita la scelta di investimento, si analizzano gli effetti di quest’ultimo sul processo di accumulazione interna dei paesi riceventi nella duplice ottica di presenza e assenza di esternalità positiva (learning by doing) del capitale estero su quello domestico legata al contenuto tecnologico insito nel primo. Questa duplice ipotesi di lavoro permette di confrontare i risultati, in termini di crescita domestica, indotti dal trasferimento tecnologico operato dall’investimento estero. Il paper dimostra che in ambedue i casi si ottiene una crescita endogena ma, in assenza di esternalità, quest’ultima risulta artificialmente sostenuta dal flusso di investimento estero, dato che la produttività del capitale domestico tende asintoticamente a zero. La possibilità invece di sfruttare adeguatamente il contenuto tecnologico insito nel capitale estero, grazie all’ effetto di learning, induce una complementarietà tra le due tipologie di capitale che sostiene la produttività del capitale domestico. La conclusione quindi è che il livello di capitale umano di una economia non è di per sé condizione necessaria e sufficiente per innescare un reale processo di sviluppo endogeno se non vengono implementate azioni di policy tese alla valorizzazione di detto capitale, come la spesa in ricerca e sviluppo, la qualità scolastica, la qualificazione professionale ed in generale le infrastrutture socio-economiche legate a tali variabili…
Trasferimento Tecnologico, Spillover e Crescita Ottimale in Condizioni di Incertezza

Federico Pernazza, Marco Spallone – Il ruolo del capitale sociale nella proposta di riforma del Diritto Societario: un’analisi giuridica ed economica

L’attività del legislatore italiano negli ultimi anni si è caratterizzata per un inusitato fermento di iniziative che investono i modelli organizzativi e la disciplina in genere delle società di capitali.
Le riforme hanno investito inizialmente le società quotate, la cui riconfigurazione è culminata, come noto, con il Testo Unico della Intermediazione Finanziaria, il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58, e con i regolamenti in esso previsti, ma si estendono ormai con il decreto attuativo della legge delega 3 ottobre 2001, n.366, all’intero campo delle società di capitali, mentre si prospettano ormai riforme ancora più ampie che abbracciano anche le società di persone ed il diritto dell’impresa e delle procedure concorsuali .
A fianco dei due interventi organici citati si annoverano numerosi provvedimenti specifici, in parte emanati sull’impulso comunitario, che hanno contribuito in modo significativo alla trasformazione complessiva della disciplina e della stessa impostazione di fondo dell’istituto societario; basti ricordare la legge sulle società unipersonali e, più di recente, l’abolizione dell’omologazione giudiziaria e le altre “semplificazioni” di cui alla legge 24 novembre 2002, n. 340 e l’art. 6 della legge del 18 ottobre 2001, n.383 in tema di garanzia del capitale.
Tale fermento normativo è dovuto indubbiamente alla fatale obsolescenza del diritto societario italiano rimasto ancorato, fino ai richiamati interventi normativi, all’impianto codicistico, risultando così tra i più datati in Europa e quindi non adeguato alle contingenti istanze dell’economia.
Certo è, però, che una motivazione sempre più pressante in favore di interventi normativi è quella derivata dalla consapevolezza del ruolo della corporate governance e più generalmente dell’ordinamento societario, quale fattore di competività del sistema economico. Tale consapevolezza è maturata dapprima per le società che fanno appello al pubblico risparmio spinte, a seguito dell’integrazione dei mercati finanziari, ad un confronto diretto tra gli ordinamenti giuridici nazionali, e, più di recente, grazie alla circolazione di modelli consentita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, anche per le società “chiuse”.
Ciò, da un lato, spiega il serrato confronto con gli altri modelli nazionali, soprattutto nell’area comunitaria, che caratterizza l’elaborazione di tali riforme e, dall’altro, impone una verifica di coerenza degli strumenti giuridici adottati con il fine di accrescimento della competitività del sistema.
Il ruolo del capitale sociale nella proposta di riforma del Diritto Societario: un’analisi giuridica ed economica

Federico Pernazza, Marco Spallone – Incentives to Entrepreneurs in the Revised Italian Corporate Law: an Economic and Juridical Analisys

Gli incentivi alle imprese nelle recenti riforme del diritto societario in Italia. Il profilo di indagine prescelto: la garanzia del capitale sociale ex art. 6 della L.18 ottobre 2001, n. 383. – 2. Le società di capitali e la previsione di un capitale minimo: lineamenti di comparazione tra il modello comunitario ed il modello statunitense. – 3. Le finalità della riforma di cui all’art. 6 della legge n. 383/2001.- 4. I contenuti della riforma: problemi interpretativi, dogmatici ed applicativi. La garanzia del capitale sociale nella riforma del diritto societario – 5. Analisi economia. – 6. Il Modello Economico. 6.1. Il Sistema Statunitense. 6.2. Il Sistema Europeo. 6.3. Il confronto tra i Sistemi. 7. Clausole Assicurative o Fideiussorie. – 8. Conclusioni.
L’indagine si propone di esaminare gli effetti economico-giuridici conseguenti alla recente introduzione nella legislazione italiana della possibilità di effettuare la sottoscrizione del capitale di società garantendone il valore con fideiussione bancaria o con polizza assicurativa.
Premesso un succinto richiamo del quadro delle riforme del diritto societario in cui si inserisce la nuova previsione, si esamina il regime introdotto in Italia con l’art. 6 della legge n. 383/2001 (ripreso con modificazioni nella riforma generale del diritto societario attualmente all’esame del Parlamento), comparandolo con le diverse impostazioni accolte dai principali ordinamenti in ordine alle funzioni riconosciute ed alla disciplina applicata al capitale societario. Nella contrapposizione tra l’impostazione dell’ordinamento statunitense, che prescinde dalla configurazione di un capitale sociale minimo, e quella comunitaria che, per le società per azioni, è incardinata su tale concetto, la recente normativa italiana si inserisce necessariamente nella seconda area, pur essendo rivolta al contenimento degli oneri economici connessi alla necessità di sottoscrivere un capitale legalmente prefissato.
Si esamina, quindi, il significato giuridico della introdotta possibilità di sostituire la “sottoscrizione” del capitale con la prestazione di una fideiussione o di una polizza assicurativa. In particolare, si afferma la riferibilità di tale sostituzione ai soli impegni economici del socio connessi al conferimento e non agli effetti organizzativi della sottoscrizione del capitale.
Si verifica, altresì, la possibilità di configurare la persistenza di un obbligo di conferimento del socio anche in caso di prestazione della fideiussione ovvero della polizza, nonché di un’azione di regresso del fideiussore o dell’assicuratore nei confronti del socio. Tale interpretazione riduce il beneficio economico della nuova disciplina alla mera dilazione del versamento da parte del socio, ma appare giuridicamente imprescindibile per l’ipotesi di fideiussione che presuppone l’esistenza dell’obbligazione principale del socio. Anche l’applicazione dell’istituto dell’assicurazione presenta elementi problematici, in relazione alla difficoltà di configurare come “rischio” il pagamento di somme rimesso alla discrezionalità degli amministratori.
Ci si pone ancora il quesito dell’applicabilità della nuova modalità di conferimento alla sola quota di capitale non immediatamente versata, ovvero anche a quest’ultima.
La soluzione estensiva non appare giuridicamente ardua, ma risulta economicamente poco efficiente nei limiti in cui aggiunge un onere ad una prestazione facoltativa dei soci.
Si introduce così un modello di analisi economica delle funzione del capitale sociale…
Incentives to Entrepreneurs in the Revised Italian Corporate Law:an Economic and Juridical Analisys

Raffaele Lener – Independent authorities in financial Markets: Proposals for Reform

Universita’ di Bologna – Master In Law And Economics – Public Lectures In Law And Economics – Bologna, May 30, 2003
1. Origin and Development of the Independent Authorities in Italy
The proliferation of Independent Administrative Authorities in the past decade calls for an overall reflection upon their role and their position within the administrative system. A rethinking of the role of such Authorities, within a broader system, is also necessary to address growing criticism on the excessive and often scarcely coherent recourse to such bodies, which have undoubtedly certain exogenous elements in the context of the Italian traditional system of the state authorities, as commented in the course of the present paper.
The various phases in the development of the Independent Authorities may be summarised as follows.
Consob1 and ISVAP2 have been the first Italian Independent Authorities in Italy. They were established on the model of common law countries’ governmental agencies. This model was considered to better address the need for public supervision of private activities in the context of rapidly expanding markets which were at the time also subject to an unprecedented integration at both a domestic and international level. These two authorities have been originally set up respectively as a part of the Treasury and of the Ministry of Industry and only later acquired the status of Independent Authorities.
Independent authorities in financial Markets: Proposals for Reform